1. Il limite temporale previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per la sostituzione di personale qualificato è ampliato fino a novanta giorni nei casi di maternità obbligatoria; negli altri casi la sostituzione può essere anticipata per un periodo comunque non superiore alla durata del congedo e comunque per non più di novanta giorni.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2 della presente legge lo sgravio contributivo di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato al 100 per cento, sia in favore del datore di lavoro che del lavoratore assunto in sostituzione, qualora il rapporto si mantenga per tutta la durata dell'astensione obbligatoria o, nel caso di congedi di maternità, paternità e parentali, se la durata degli stessi è di almeno due mesi continuativi nel corso dell'anno solare. Il beneficio è riconosciuto e conguagliato nella retribuzione relativa all'ultimo mese di sostituzione.
3. Nel caso le parti interessate, individuate nel datore di lavoro, nel sostituito e nel sostituto, concordino un periodo di sostituzione di almeno dodici mesi, inclusi i mesi che precedono l'astensione obbligatoria, all'indennità spettante nel periodo di astensione facoltativa a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si aggiunge una indennità di valore pari al 30 per cento a carico del datore di lavoro. Quest'ultimo, a valere quale contributo di formazione professionale del sostituto lavoratore, beneficia di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si manifesta il requisito temporale del dodicesimo mese e per tutti i mesi maturati nel periodo. La parte restante è scomputata dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo.